Certificazione Verde

RIPARTIAMO IN SICUREZZA
La Certificazione verde COVID-19 permette di accedere a eventi, strutture e altri luoghi pubblici in Italia e facilita gli spostamenti in Europa.

Cos’è

La Certificazione verde COVID-19 – EU digital COVID certificate nasce su proposta della Commissione europea per agevolare la libera circolazione in sicurezza dei cittadini nell’Unione europea durante la pandemia di COVID-19.

È una certificazione digitale e stampabile (cartacea), che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato. In Italia, viene emessa soltanto attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute.

La Certificazione attesta una delle seguenti condizioni:

  • aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale)
  • essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore
  • essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi

Italia

La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in Italia per partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose, accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in “zona rossa” o “zona arancione”.

Dal 6 agosto è necessaria per accedere ai seguenti servizi e attività:

  1. servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso;
  2. spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
  3. musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  4. piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  5. sagre e fiere, convegni e congressi;
  6. centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  7. centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
  8. attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  9. concorsi pubblici.

Dal 1 settembre 2021, inoltre, il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari dovranno esibire la Certificazione verde Covid-19.Sempre a decorrere dal primo settembre sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass l’accesso e l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:

  • aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  • navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
  • treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
  • autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.

L’utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass, fatta salva l’osservanza delle misure anti contagio.

La Certificazione dovrà attestare di aver fatto almeno una dose di vaccino oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti oppure di essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in “zona bianca” ma anche nelle zone “gialla”, “arancione” e “rossa”, dove i servizi e le attività siano consentiti.

Esenzioni

L’obbligo della Certificazione verde COVID-19 non si applica per accedere alle attività e ai servizi sul territorio nazionale alle seguenti categorie di persone:

  • ai bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale
  • ai soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica. Fino al 30 settembre 2021, possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021 – pdf: apre una nuova finestra. Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 30 settembre.
  • ai cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della sperimentazione Covitar. La certificazione, con validità fino al 30 settembre 2021, sarà rilasciata dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata in base alla Circolare del Ministero della Salute 5 agosto 2021 – pdf: apre una nuova finestra

Europa

Dal 1 luglio la Certificazione verde COVID-19 è valida come EU digital COVID certificate e renderà più semplice viaggiare da e per tutti i Paesi dell’Unione europea e dell’area Schengen.: apre una nuova finestra

Il Regolamento europeo sulla Certificazione verde COVID-19 – EU digital COVID certificate, approvato il 9 giugno 2021 dal Parlamento europeo, prevede che gli Stati dell’Ue non possano imporre ulteriori restrizioni di viaggio ai titolari di certificati – come quarantena, autoisolamento o test – a meno che “non siano necessarie e proporzionate per salvaguardare la salute pubblica”.

La Commissione europea ha creato una piattaforma tecnica comune (Gateway europeo), attiva dal 1 giugno 2021, per garantire che i certificati emessi dagli Stati europei possano essere verificati in tutta l’UE.

Per viaggiare in Europa ed entrare in Italia, la Certificazione verde COVID-19 del viaggiatore deve attestare una delle seguenti condizioni:

  • aver completato il ciclo vaccinale prescritto anti-SARS-CoV-2 da almeno 14 giorni
  • oppure esser guariti da COVID-19 (la validità del certificato di guarigione è pari a 180 giorni dalla data del primo tampone positivo)
  • oppure aver fatto un tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore prima dell’ingresso in Italia con esito negativo. I minori al di sotto dei 6 anni sono esentati dall’effettuare il tampone pre-partenza.

La Certificazione resterà in vigore per un anno a partire dal 1 luglio.

Riferimenti normativi

Regolamenti europei

  • Regolamento (UE) 2021/953 – pdf: apre una nuova finestra
    Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021 su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (Testo rilevante ai fini del SEE)
  • Regolamento (UE) 2021/954 – pdf: apre una nuova finestra
    Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021 su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Leggi e decreti

Ordinanze del Ministro della Salute

Circolari

Circolare del Ministero della Salute 28 giugno 2021 – pdf: apre una nuova finestra
Chiarimenti in materia di Certificazioni Verdi e loro uso in ambito transfrontaliero e in materia di Digital Passenger Locator Form

Circolare del Ministero della Salute del 30 luglio 2021 – pdf: apre una nuova finestra
Equipollenza certificazioni vaccinali e di guarigione rilasciate dagli Stati Terzi per gli usi previsti dall’ art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021

Circolare del Ministero della Salute 04 agosto 2021 – pdf: apre una nuova finestra
Modalità per il rilascio EU Digital Covid Certificate (certificazione verde COVID-19) ai cittadini italiani vaccinati o guariti all’estero

Circolare del Ministero della Salute del 04 agosto 2021 – pdf: apre una nuova finestra
Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19

Circolare del Ministero della Salute 5 agosto 2021 – pdf: apre una nuova finestra
Certificazione di esenzione temporanea alla vaccinazione anti-COVID-19 nei soggetti che hanno partecipato alla sperimentazione COVITAR. (ReiThera)

Per saperne di più

Immagine del certificato cartaceo

Ottenere la Certificazione verde COVID-19 è semplice. Sono stati previsti più canali, con o senza identità digitale, in piena autonomia o con un aiuto.

La Certificazione verde COVID-19, in Europa “EU Digital COVID Certificate”, è rilasciata in Italia dal Ministero della Salute in formato digitale e stampabile.

Tramite questo sito

Con identità digitale

Dopo esserti autenticato con le tue credenziali SPID o CIE, puoi acquisire la Certificazione verde COVID–19

Richieditramite Spid e Cie

Con Tessera Sanitaria o documento di identità

Puoi ottenere la Certificazione verde COVID–19 senza utilizzare l’identità digitale (SPID o CIE).

Se possiedi la Tessera Sanitaria inserisci:

  • le ultime 8 cifre del numero identificativo della tua tessera sanitaria,
  • la data di scadenza della stessa,
  • uno dei codici univoci ricevuti con:
    • il tampone molecolare (CUN)
    • il tampone antigenico rapido (NRFE)
    • il certificato di guarigione (NUCG).
    In alternativa a questi codici, puoi inserire il codice autorizzativo (AUTHCODE) ricevuto via e-mail o SMS ai recapiti che hai comunicato in sede di prestazione sanitaria.

Se non possiedi la Tessera Sanitaria o sei stato vaccinato all’estero (e hai registrato la vaccinazione presso una Asl italiana), inserisci:

  • il tipo e numero di documento che hai fornito in sede di esecuzione del tampone o di emissione del certificato di guarigione
  • uno dei codici univoci ricevuti con:
    • il tampone molecolare (CUN)
    • il tampone antigenico rapido (NRFE)
    • il certificato di guarigione (NUCG).
    In alternativa a questi codici, puoi inserire il codice autorizzativo (AUTHCODE) ricevuto via e-mail o SMS ai recapiti che hai comunicato in sede di prestazione sanitaria oppure quando hai registrato presso la Asl la vaccinazione fatta all’estero.

Se non sei iscritto al Servizio Sanitario Nazionale ma sei stato vaccinato in Italia inserisci:

  • il codice fiscale o l’identificativo assegnato da Sistema TS per accedere alla vaccinazione in Italia
  • la data dell’ultima vaccinazione.

Richieditramite Tessera Sanitaria o documento di identità

Tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico

Presto potrai acquisire la certificazione verde COVID-19 accedendo al tuo Fascicolo Sanitario Elettronico, con le modalità previste nella tua Regione di assistenza.

La Certificazione verde COVID-19 sarà messa a disposizione in formato scaricabile e stampabile (PDF)

Vai al sito del Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale: apre una nuova finestra

Tramite App

Immuni

Puoi acquisire la Certificazione verde COVID-19 utilizzando l’App Immuni attraverso l’apposita sezione “EU digital COVID certificate” visibile nella schermata iniziale della APP.

Per ottenere la Certificazione verde COVID-19 devi inserire:

  • le ultime 8 cifre del numero identificativo della tessera sanitaria,
  • la data di scadenza della stessa,
  • uno dei codici univoci ricevuti con:
    • il tampone molecolare (CUN)
    • il tampone antigenico rapido (NRFE)
    • il certificato di guarigione (NUCG).
    In alternativa a questi codici, puoi inserire il codice autorizzativo (AUTHCODE) ricevuto via e-mail o SMS ai recapiti che hai comunicato in sede di prestazione sanitaria.

La Certificazione verde COVID–19 viene mostrata a video e il QR code salvato nel dispositivo mobile in modo che possa essere visualizzato e mostrato anche in modalità offline.

Vai al sito Immuni: apre una nuova finestra

IO

Puoi acquisire la Certificazione verde COVID-19 utilizzando l’App IO, ricevendo direttamente un messaggio ogni volta che la Piattaforma nazionale rilascerà un certificato intestato a te.

Non appena aprirai il messaggio, l’App ti mostrerà il QR Code e i dati del tuo certificato, che potrai esibire direttamente da IO.

Puoi salvare il certificato con il suo QR Code nella memoria locale del tuo dispositivo mobile, così da poterlo mostrare facilmente anche in assenza di connessione a Internet.

Non devi quindi richiedere la Certificazione né inserire codici o altri dati: è sufficiente aver fatto almeno una volta l’accesso in App con SPID o CIE.

Vai al sito io.italia.it: apre una nuova finestra

Recupera AUTHCODE

Se hai i requisiti per la Certificazione verde COVID-19 e non hai ricevuto l’SMS o l’email o li hai smarriti, puoi recuperare il tuo AUTHCODE subito e in autonomia attraverso la nuova applicazione attiva dal 30 luglio. Basta inserire il tuo codice fiscale, le ultime 8 cifre della tessera sanitaria e la data dell’evento che ha generato la certificazione verde (data dell’ultima vaccinazione o del prelievo del tampone o, per le certificazioni di guarigione, la data del primo tampone molecolare positivo). Una volta ottenuto l’AUTHCODE puoi scaricare la Certificazione da questo sito con Tessera Sanitaria o da AppImmuni: apre una nuova finestra.

Recupera il tuo AUTHCODErecupera il tuo AUTHCODE

Con l’aiuto di medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, farmacie

Il medico e il farmacista, accedendo con le proprie credenziali al Sistema Tessera Sanitaria, potranno recuperare la tua Certificazione verde COVID-19. Serviranno il tuo codice fiscale e i dati della Tessera Sanitaria che dovrai mostrare loro. La Certificazione verde COVID-19 ti sarà consegnata in formato cartaceo o digitale.